Perchè fare una Costituzione di azienda in Serbia?

impresa-aprire-in-serbia-investire

Qual’è il modo migliore per fare una costituzione di azienda in Serbia?

Per fare una costituzione di azienda in Serbia è sempre consigliabile avvalersi di un gruppo di specialisti sul territorio che possono seguirti in ogni passo per essere sempre in linea con le leggi della Repubblica di Serbia.

Se desideri costituire una Società/Impresa nella repubblica di Serbia, l’Impresa deve essere fondata o costituita e quindi avrai bisogno di un atto Costitutivo. Ma vediamo passo passo quali sono le cose che ti servono e i vari adempimenti legali e fiscali.

 

ATTO COSTITUTIVO 

• L’atto costitutivo dell’impresa è l’atto di fondazione della società e si presenta come un atto unilaterale nel caso della società costituita da una sola persona o come un contratto, se la società è costituita da più di una persona.
• I contenuti dell’atto costitutivo sono stabiliti separatamente per ogni forma dell’impresa.
L’atto costitutivo della società per azioni non è modificabile, e la società per azioni, oltre all’atto costitutivo ha anche lo statuto, il quale disciplina la gestione della società e altre questioni in conformità con la legge.
• In sede di costituzione della società, le firme sull’atto costitutivo vanno autenticate in conformità con la legge che disciplina la certificazione delle firme.
• L’atto costitutivo e lo statuto vengono redatti in forma scritta e registrati in conformità con la legge sulla registrazione.

REGISTRAZIONE

• L’impresa acquisisce lo status di persona giuridica registrandosi nel Registro dei soggetti economici gestito dall’Ufficio del Registro delle Imprese

RESPONSABILITA’ DEI SOCI

• I membri della società (partner e soci accomandanti e accomandatari, membri delle società a responsabilità limitata, azionisti) sono responsabili per le obbligazioni sociali in conformità con le disposizioni della legge che regola specifiche forme giuridiche della società, così come nei casi di sopruso delle norme sulla responsabilità limitata, ossia dello “squarciamento del velo societario”.

SEDE E RAGIONE SOCIALE

La sede dell’impresa è il luogo situato all’interno del territorio della Repubblica di Serbia, dal quale si gestiscono gli affari dell’impresa ed il quale
viene come tale determinato nell’atto costitutivo oppure con una delibera dell’assemblea.
• L’indirizzo della sede viene registrato in conformità con la legge sulla registrazione.
• L’impresa opera e partecipa a transazioni sotto la ragione sociale registrata in conformità con la legge sulla registrazione. La ragione sociale deve
obbligatoriamente contenere il nome, la forma giuridica e il luogo della sede della società.

La forma giuridica viene indicata nel modo seguente:

  • società in nome collettivo, in serbo “ortačko društvo“, abbreviato “o.d“ oppure “od“ ;
  • società in accomandita semplice, in serbo “komanditno društvo“, abbreviato “k.d.“ oppure “kd“;
  • società a responsabilità limitata, in serbo “društvo s ograničenom odgovornošću“, abbreviato “d.o.o“ oppure “doo“;
  • società di azioni, in serbo “akcionarsko društvo“, abbreviato “a.d.“ oppure “ad“.

Oltre alla ragione sociale, l’impresa può inoltre utilizzare nella gestione aziendale la ragione sociale abbreviata, sotto le stesse condizioni.

La ragione sociale abbreviata deve obbligatoriamente contenere il nome e la forma giuridica e va registrata in conformità con la legge sulla registrazione.

RAPPRESENTANTI E PROCURATORI

• L’impresa assume diritti e obblighi nelle transazioni tramite la rappresentanza.
• I rappresentanti legali (statutari) dell’impresa sono definiti tali dalla legge per ogni singola forma d’impresa. Il rappresentante legale può essere
una persona fisica o una società, registrata in Serbia. L’impresa deve avere almeno una persona fisica come rappresentante legale. I rappresentanti legali dell’impresa vengono registrati in conformità con la legge sulla registrazione.
• L’impresa, oltre a rappresentanti legali può disporre anche di altri rappresentanti – persone autorizzate alla rappresentanza con un atto o con una
delibera emessa da un’autorità competente della società e registrata come tale in conformità con la legge sulla registrazione.
• Il rappresentante ha il dovere di agire in conformità con i limiti della propria autorizzazione di rappresentanza stabiliti da atti o delibere degli
organi competenti della società.
• Le persone le cui mansioni, come dipendenti dell’azienda, includono regolari conclusioni o adempimenti di alcuni contratti oppure altre azioni
legali, sono autorizzate ad agire per procura della società nel concludere ed adempiere di tali contratti e nel’intraprendere tali azioni legali nei
limiti delle loro mansioni e non necessitano di procure speciali.

MA QUANDO SI PARLA DI PROCURA CHE COSA SI INTENDE?

• La procura è un’autorizzazione per affari con la quale la società conferisce ad una o più persone fisiche (procuratori) il potere di compiere in suo
nome e nel suo interesse atti giuridici e di intraprendere altre azioni legali. Il procuratore viene registrato in conformità con la legge sulla registrazione.
• La procura non è cedibile ed il procuratore non ha il potere di autorizzare terzi alla rappresentanza.
• La procura può essere individuale o collettiva ed è revocabile.
I limiti della procura – un procuratore non può, senza procure speciali, concludere atti giuridici e intraprendere azioni legali concernenti
l’acquisizione, l’alienazione o gravami di beni immobili, di partecipazioni e di azioni che la società ha in altri soggetti giuridici, assumere obblighi cambiari e fideiussori; concludere contratti di finanziamento e di credito e rappresentare la società in procedimenti giudiziari o arbitrali.

procuratore-societa

CAPITALE E PATRIMONIO AZIENDALE

• Il patrimonio aziendale è costituito da beni e diritti di proprietà della società, così come da altri diritti della società.
• Il capitale netto (patrimonio netto) è la differenza positiva tra il valore delle attività e delle passività della società.
• Il capitale sociale (registrato) dell’impresa è il valore monetario delle quote registrate investite dai soci nella società, registrato in conformità con la
legge sulla registrazione.
• Le quote di partecipazione possono consistere in conferimenti in denaro o essere di natura non finanziaria e sono espresse in dinari. Le partecipazioni
non finanziarie comprendono conferimenti di beni in natura o diritti, salvo disposizioni specifiche relative a singole forme di impresa. Le quote di
partecipazione che sono state versate e quindi investite nel’impresa divengono parte del patrimonio aziendale.

 

COLLEGAMENTI SOCIETARI

Le imprese possono essere collegate tra di loro:

• tramite la partecipazione nel capitale sociale o nelle quote societarie – società collegate dal capitale;
• tramite vincoli contrattuali – società collegate dal contratto;
• tramite capitale e vincoli contrattuali – società collegate miste.
• Collegandosi, le imprese formano: una società consociata (gruppo societario); una holding; una società con mutua partecipazione nel capitale

 

Fill out my online form.